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Democrazia e ricorsi elettorali in Calabria.- di Felice Besostri, Caterina Neri, Enzo Paolini

Democrazia e ricorsi elettorali in Calabria.- di Felice Besostri, Caterina Neri, Enzo Paolini

La legge elettorale vigente, costituita dalla legge165/2017 (Rosatellum come integrata e modificata dalla legge n. 51/2019 e completata dal decreto legislativo 23 dicembre 2020, n. 177 sui nuovi collegi elettorali), presenta profili di contrasto con norme costituzionali fondamentali, quali gli articoli 3, 6. 48, 51, 56 e 58, che garantiscono un voto eguale, libero e personale oltre che diretto e il diritto di candidarsi in condizione di eguaglianza alla luce dei principi affermati nelle sentenze della Corte Cost. n. 1/2014 e n. 35/2017.

La situazione si è aggravata con l’entrata in vigore della legge costituzionale n. 1/2020 sulla riduzione del numero dei parlamentari con la Camera che passa da630 a 400 membri e il Senato da 315 a 200 membri elettivi, e con la conseguente estensione dei collegi uninominali maggioritari (3/8) e quindi dei loro voti, che alterano i risultati della quota proporzionale (5/8), senza la possibilità del cosiddetto “scorporo”.

Tecnicismi che non interessano a nessuno perché con quello che ci succede intorno, dalla pandemia alla guerra, c’è altro cui pensare. Ma questo non è un argomento.

La legge elettorale è la legge che regola il rapporto tra rappresentati e rappresentanti, non proprio una minuzia nella vita democratica. Dalla legge elettorale discende la selezione della classe dirigente e la sua qualità, dal Parlamento fino all’ultimo Comune e all’ultima ASL. Solo che siccome è difficile da capire giornaloni e TV hanno deciso di non occuparsene, cosi i cittadini non se ne interessano e restano sudditi.

Il fatto è che – come acutamente osservato da Silvia Truzzi sul Fatto Quotidiano, -più una legge elettorale è difficile da capire, meno bisogna fidarsi.

Gli elettori si sono stancati di fare ricorsi per affermare il loro diritto di votare in conformità alla Costituzione e d’aver avuto ragione, ben due volte, dalla Corte Costituzionale e constatare che i parlamentari non ne tengono conto, anzi se ne infischiano. La ragione è semplice:con le liste bloccate devono solo ubbidire agli ordini dei capi partito, che li nominano collocandoli nelle teste di lista e non rendere conto agli elettori, che non possono esprimere preferenze e neppure contrarietà a singole candidature.

In vista delle elezioni municipali del 12 giugno è ripreso il dibattito sulla legge elettorale per il rinnovo del Parlamento. Le prossime elezioni alla scadenza naturale della primavera 2023 o anticipate in caso di crisi del Governo Draghi saranno le prime con il Parlamento tagliato in media del 36,50%, come conseguenza della legge costituzionale n.1/2020.

Con il voto congiunto obbligatorio, l’assenza di scorporo dei voti ottenuti nel maggioritario, le soglie nazionali anche per il Senato, (benché l’art. 57 Cost. preveda la sua elezione su base regionale,)c’è il rischio che nel prossimo parlamento siano rappresentate non più di 4/5 liste e al Senato ,nelle regioni più piccole ,non più di 3. Sono inoltre favorite le coalizioni, che non hanno più, dopo la riscrittura dell’art. 14 bis del dpr n. 361/1957, un unico capo politico e nemmeno un programma comune.

Le liste coalizzate per essere conteggiate a favore delle coalizioni nella parte proporzionale basta che superino la percentuale dell’1%, mentre le liste non coalizzate devono raggiungere la soglia del 3%. La violazione degli articoli 3, 48 e 51 Cost., nonché degli artt. 56 e 58 è evidente. Non c’è voto diretto, eguale. libero e personale.

E’ una legge elettorale “di palazzo” fatta per perpetuare il potere e tenere fuori i cittadini elettori che non contano assolutamente niente . Poche persone nominano l’intero parlamento . Dall’entrata in vigore del Porcellum nel 2005 e del Rosatellum nel 2017 sono 18 anni che non possiamo scegliere i parlamentari causa delle liste totalmente bloccate delle elezioni 2006, 2008 e 2013 e nel 2018 nemmeno scegliere liberamente il candidato uninominale maggioritario, a causa della sanzione della nullità del voto disgiunto.

Tuttavia, questa legge non sarà cambiata, se non viene mandata in Corte Costituzionale quest’anno, affinché si possa pronunciare prima delle elezioni 2023. Ed e’ questo il senso di questo articolo . Attualmente pendono 3 ricorsi presso le Corti d’ Appello di Bologna, Messina e Roma e 4 presso i Tribunali di Catanzaro e Reggio Calabria e di recente Torino e Trieste.

Quelli presso i Tribunali calabresi evidenziano più di altri le disparità di trattamento, quindi la incostituzionalità della legge elettorale perche sottopongono ai Giudici l’incredibile disparità che le normative applicabili comportano ad esempio in Calabria e nella Regione Trentino-Alto Adige/Sudtirol.

Nel Senato il Trentino-Alto Adige/sudtirol, che aveva 7 seggi come Abruzzo e Friuli-V.G., con il trucco di dare il minimo di 3 alle Province Autonome ne avrà 6, quindi il taglio è stato del 14,28% e non del 36,50% come nelle altre regioni.

Con 6 senatori il Trentino A.A. ne ha più dei suoi ex-compagni di 7 ABRUZZO e FRIULI, che ne hanno 4 ma anche di Liguria, Marche e Sardegna che ne avevano 8 ed ora 5. Tutte queste 5 Regioni sono più popolate del Trentino-Alto ADIGE, che al censimento 2011 aveva 1.024.000 abitanti.

MA E’ IL CONFRONTO CON LA CALABRIA CHE E’ SCANDALOSO .
Con 1.959.000 abitanti, quasi il doppio (i trentini-sudtirolesi sono il 52,27% dei calabresi) aveva 10 senatori ed ora ne ha 6, con un taglio del 40%. Prima per eleggere un senatore bastavano 195.900 residenti calabresi, ora ne servono 326.500, mentre nella regione trentina-sudtirolese ne bastano 170.666.

Ma i privilegi non finiscono qui: per la legge 51/2019 sia alla Camera che al Senato ci sono 3/8 di seggi maggioritari e 5/8 proporzionali.

Ebbene alla Camera, in Trentino A.A. i seggi maggioritari sono 4 e i proporzionali 3. Al Senato sono 6 maggioritari., mentre in Calabria ,con il doppio degli abitanti ,sono 2 maggioritari e 4 proporzionali.

L’altra discriminazione è per le minoranze linguistiche, che hanno norme speciali di favore solo nelle Regioni Autonome a statuto speciale, eppure la Calabria ha tre minoranze linguistiche riconosciute dalla legge n. 482/1999, di cui la grecanica antichissima, millenaria e l’albanese di insediamento plurisecolare.

Gli albanofoni, peraltro colpiti dall’emigrazione, hanno una consistenza numerica superiore alle minoranze linguistiche slovena, ladina e francese, tutelate in regioni a statuto. Nei ricorsi si censura la discriminazione tra minoranze linguistiche e tra le minoranze linguistiche tutelate e le minoranze politiche con la stessa consistenza elettorale.

Queste discriminazioni degli elettori ed elettrici calabresi meritano un vaglio di costituzionalità, che spetta ai Tribunali Civili di Catanzaro e Reggio Calabria promuovere dovendo giudicare sui ricorsi da noi proposti .

da “il Quotidiano del Sud” del 13 giugno 2022